semplificata (s.r.l.s.)

In un arco temporale relativamente breve, nel nostro ordinamento sono state introdotte, modificate ed abrogate una serie di norme disciplinanti le cosiddette “nuove S.R.L.”.
In primis, a mezzo dell’art. 2463-bis[1] , è stata introdotta nel nostro ordinamento la SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA i cui elementi caratterizzanti sostanzialmente possono essere riassunti come segue: (a) i soci dovevano essere persone fisiche che, al momento della costituzione, non avessero compiuto i 35 anni di età; (b) le quote non potevano essere cedute a persone di età superiore ai 35 anni di età; (c) lo Statuto doveva essere conforme ad un modello standard ministeriale e gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci.
Successivamente, con l’articolo 44 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO, il cui unico presupposto era costituito dal fatto che i soci (o l’unico socio) fossero persone fisiche (differenza fondamentale rispetto alla S.R.L.S. era la mancata previsione di alcun requisito anagrafico in relazione agli stessi).
Entrambe le tipologie di Società a Responsabilità Limitata dovevano avere un capitale sociale tra un minimo di Euro 1 ed un massimo di Euro 9.999, con conferimenti in danaro interamente versati.
Trascorsi, però, pochi mesi dalle accennate novità legislative ed al fine di rendere ancora più semplice la scelta e l’utilizzo di questi nuovi schemi societari, si è operata una “fusione” tra i due modelli di cui sopra, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (convertito in L. n. 99/2013), da cui è risultata, ai sensi e per gli effetti dall’art. 2463-bis c.c., l’attuale disciplina della S.R.L.S.
Tra i principali cambiamenti introdotti dalla normativa in oggetto: non viene più preso in considerazione il dato anagrafico dei soci, non si prevede il divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni e si abolisce il divieto di nominare amministratori persone diverse dai soci.
Permangono, invece, le agevolazioni costituite dall’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali (i soci dovranno, però, sostenere le spese relative al diritto annuale alla Camera di Commercio, all’imposta di Registro e alla denuncia di inizio attività).
La costituzione della S.R.L.S. così configurata può avvenire soltanto con atto unilaterale o plurilaterale da parte di persone fisiche, e mai da parte di persone giuridiche.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis c.c.) in conformità al modello standard, integrabile ma inderogabile rispetto ai suoi tratti distintivi. I soci possono derogarvi nei loro rapporti interni attraverso patti parasociali, ma non possono modificare lo schema dello statuto ministeriale poiché, a norma dell’art. 2463-bis c.c., l’atto pubblico deve essere redatto “in conformità al modello standard”[2] .
Il capitale sociale inferiore a Euro 10.000 con un minimo di Euro 1 deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione e sono consentiti solo conferimenti in denaro.
Per quanto concerne la denominazione sociale, è obbligatorio indicare che si tratta di una SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA.