Base imponibile++
Per i lavoratori autonomi occasionali, i primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzionedall’obbligo contributivo.
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”.
L’articolo 71, comma 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese sostenute per la loro produzione.
L’imponibile previdenziale è quindi costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla fattura.
Adempimenti++
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata.
Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese.
Così, ad esempio, qualora il collaboratore abbia percepito per tutto il mese di maggio 2004, 32.500 euro e nel mese di giugno riceverà altri 10.000 euro, di cui 8.000 euro dal committente A (80% di 10.000 euro) e 2.000 euro (20% di 10.000 euro) dal committente B, l’aliquota maggiorata di un punto sui 4.617,00 euro (42.500,00 – 37.883,00) eccedenti il limite di 37.883 euro sarà applicata dal committente A su 3.693,60 euro (80% di 4.617 euro) e dal committente B su 923,40 euro (20% di 4.617 euro).
Contributo, versamento e denuncia++
Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.